DETRAZIONE FISCALE 65% fino al 31.12.2018
I PILASTRI DEL "MECCANISMO"
DOCUMENTAZIONE EDILIZIA
I lavori eseguiti e riportati nelle fatture devono essere conformi a quelli indicati nella comunicazione, Scia o Dia, o documento richiesto dal Comune di ubicazione del Fabbricato. Se i lavori che risultano dalle fatture sono difformi da quanto dichiarato, si decade dal beneficio. Se per i lavori eseguiti non serve un titolo edilizio, si può redigere un'autocertificazione o procedere senza comunicazioni.
CONSENSO DEL PROPRIETARIO
Se i lavori sono stati pagati da chi detiene l'immobile, bisogna essere in possesso della dichiarazione di consenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori. A rigore, se manca la dichiarazione di consenso del proprietario, non si può usufruire della detrazione.
RICEVUTE DI PAGAMENTO DELL'IMU
Devono essere conservate anche le ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, qualora sia dovuta.
FATTURE E RICEVUTE
Le fatture e le ricevute fiscali devono comprovare che è stata sostenuta la spesa su cui si intende applicare la detrazione fiscale. I documenti devono essere intestati a chi esegue i pagamenti e usufruisce della detrazione. La detraibilità spetta se le fatture e i bonifici sono intestati agli stessi soggetti.
BONIFICO PARLANTE
Nel bonifico occorre indicare il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento e la causale del versamento con i riferimenti normativi corretti: articolo 16-bis del Tuir per le spese per il recupero edilizio pagate dal 2012 e legge 449/97 per le spese precedenti; legge 296/2206 per gli interventi per il risparmio energetico. Niente bonus se il bonifico è incompleto.
SPESE PAGATE SENZA BONIFICO
Non è necessario attestare mediante bonifico bancario le spese sostenute per oneri di urbanizzazione, le ritenute di acconto operate sui compensi professionali, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Se per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avviene comunque mediante bonifico, è opportuno indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (per esempio: oneri di urbanizzazione o Tosap).
CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
Per interventi realizzati sulle parti comuni è sufficiente una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, con cui attesta di avere adempiuto agli obblighi previsti e precisa l'importo per il quale beneficiare della detrazione. Se ci sono spese che godono di detrazioni diverse per gli stessi lavori, il professionista deve distinguerle con precisione. Se l'amministratore non compila correttamente la certificazione, il contribuente può chiedergli di correggerla rettificando i dati e distinguendo gli importi prima di presentare la dichiarazione dei redditi.
DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori l'interessato deve inviare all'Enea la documentazione che attesta l'intervento, variabile a seconda del tipo di lavori eseguiti. L'Enea attesta la ricezione della documentazione inviando una mail di conferma. La mail deve essere conservata per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.
COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE
Per i soli lavori che proseguono per più periodi d'imposta è necessario inviare una comunicazione all'agenzia delle Entrate. Il modello non deve essere presentato se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d'imposta. Se la comunicazione è inviata in ritardo non si decade dall'agevolazione. È applicabile la sanzione in misura fissa (da 258 a 2.065 euro), a condizione che la documentazione sia inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende usufruire della detrazione.
GUIDA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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